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Aiuti e contributi pubblici:
obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno

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prorogato il 31 dicembre 2021

 

TRASPARENZA AIUTI DI STATO

LEGGE 124/2017 (COMMI DA 125 A 129)

E SUCCESSIVE MODIFICHE E VARIAZIONI

Riferimento normativo L. 124/2017

 

Termine di pubblicazione: entro il 30 giugno di ogni anno, (solo per il 2021 prorogato al 31-12)

 

Dove: sul proprio sito internet aziendale, su sito di Associazione di categoria

 

Cosa: elenco dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

 

Soggetti obbligati: iscritti al Registro delle imprese, quali:

· società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);

· società di persone (Snc, Sas);

· ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);

· società cooperative (incluse le cooperative sociali).

· Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000€.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati).

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non vanno invece pubblicate le somme percepite da pubbliche amministrazioni in conseguenza di cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

 

Sanzione: dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

– la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

– la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Si rimanda anche a quanto pubblicato sulla pagina trasparenza degli aiuti di Stato, nella singola posizione del Registro Nazionale degli Aiuti

https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx

 

NOVITA’ contenuta nel testo di conversione in legge del “Decreto Riaperture”

(DL.52/2021, convertito in Legge 87/2021)

L’obbligo di pubblicazione per trasparenza degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020, entro il 30 giugno 2021, non verrà sanzionato fino al 1 gennaio 2022.

Si provvede di seguito a pubblicare l'elenco degli Associati che hanno richiesto la pubblicazione per tramite del nostro Sito internet:


 

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